- Ai sensi degli artt. 23-24 il Codice prevede che il trattamento dei dati sensibili avvenga esclusivamente con il consenso espresso dell’interessato che deve essere preventivo, esplicito, libero e documentato per iscritto in modo da essere inequivocabile. Il silenzio, pertanto, non può essere considerato una forma consenso.
- Con il consenso l’interessato esprime di fatto la propria autorizzazione in senso generale al trattamento dei suoi dati personali.





