Statuto      ( L'articolo 1 e l'articolo 2 fanno parte dell' atto costitutivo )

 
 
Art.3-Oggetto
L’Associazione svolge seguenti attività: attività socio-sanitarie finalizzate al recupero e reinserimento di persone che hanno vissuto esperienze legate alle dipendenze e al carcere.
Attività culturali, come laboratori di musica, teatro e cinema, pittura, scultura, poesia, indirizzate alla comunicazione, all’istruzione e alla formazione dei giovani.
 Attività sportive, gare podistiche, pallone e altre finalizzate a far partecipare i giovani. Attività di mediazione culturale in relazione alla detenzione sia all’interno del carcere che sul territorio.
 Attività di recupero ambientale delle aree verdi degradate del territorio attraverso l’autoprogettazione degli spazi, nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
Attività di cooperazione allo sviluppo attraverso l’autopromozione dei diritti umani e di cittadinanza.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, l’organo sociale (Consiglio direttivo) viene eletto
esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno del suddetto organo sociale (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
Tutti i membri dell’organo sociale devono essere soci. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, durante la vita dell’associazione. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 
Art.4-Associati
L’associazione ha seguenti categorie di associati: associati ordinari ed associati benemeriti. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all’Associazione domanda di adesione all’Associazione, con l’osservanza delle seguenti modalità di indicazioni: indicare nome e cognome, indicare luogo e data di nascita, indicare luogo di residenza. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alla deliberazione dell’organo sociale (Consiglio direttivo). La richiesta di adesione va presentata al Presidente
dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’ Associazione.
Vengono ammessi alla qualifica di associati benemeriti le persone che si sono particolarmente distinte nell’ambito del volontariato. I soci benemeriti saranno iscritti nell’apposito registro creato ad uopo.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, e riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri dell’organo dirigenziale. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sette (7) giorni al Consiglio direttivo quale convocherà un’assemblea la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
L’associazione di volontariato assicura gli aderenti attivi per malattia, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L’associato può farsi rappresentare per delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due (2) associati per delega.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, per indegnità o per omesso pagamento della quota associativa;
l’indegnità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo con precedente
riunione dell’assemblea degli associati.
 
Art.5-Organi dell’Associazione
L’Associazione si compone dei seguenti organi:
       -    Assemblea degli associati,
       -    Consiglio direttivo e
       -    Presidente.
 
Atr.6- Assemblea degli associati
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazone:
-    Assemblea generale;
-    Consiglio direttivo;
-    Presidente.
L’Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro trenta (30) Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data,
l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da inviare ad ogni iscritto almeno sette (7) giorni prima per mezzo di posta ordinaria, posta elettronica con ricevuta di avvenuta lettura o consegnata a mano. L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed in caso di sua assenza di vice-presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere un verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
       -     nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
       -     approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
       -     approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
       -     redazione-modifica-revoca di regolamenti interni.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto.
 
Art.7- Composizione e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è nominato dall’assemblea degli associati ed è composto da numero minimo di tre ad un massimo di sette membri e dura in carica tre anni ed i sui membri possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo nomina un presidente, un vice presidente, un segretario con funzioni di un tesoriere ed altre figure come il coordinatore allo sport ed il Consiglio degli spettacoli culturali, teatrali e musicali che rimarranno in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo. E’ investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione in particolare, il consiglio:
-    fissa le direttive per l’attuazione dei vari compiti, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa ;
-    delibera sull’ammissione dei consociati;
-    decide sulle attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazone con i terzi.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente e/o Vice Presidente. Il Presidente rappresenta anche agli effetti di legge, l’associazione stessa, egli convoca il Consiglio direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, la corrispondenza e dichiara aperte le assemblee.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi in cui quest’ultimo sia assente o impossibilitato. Qualora diano le dimissioni la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo, si considera dimissionario. In questo caso, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
 
Art.8- Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato: da Presidente, Vice presidente, Segretario tesoriere e Consiglieri; ha una durata di tre anni e può essere rieletto. Per le attività gestionali dell’Associazione, esso si riunisce una volta al mese oppure ogni qual volta se ne presenti la necessità .
I nominativi che compongono il Consiglio Direttivo sono trascritti nella lista allegata allo statuto.
 
Art.9- Patrimonio ed esercizi sociali
Le entrate della Associazione sono costitute da:
-    contributi dei soci;
-    pagamento della quota associativa;
-    contributi dei privati;
-    contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sorteggio di specifiche e documentate attività e progetti;
-    contributi di organismi internazionali:
-    donazioni o lasciti testamentari;
-    rimborsi derivati da convenzioni;
-    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ai sensi della L.266/91.
  Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
-    Beni mobili e immobili,
-    Donazioni, lasciti o successioni.
  L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta (30) Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso per l’approvazione. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione cinque (5) prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possono prendere visione. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione di esercizio, le riserve, i fondi e il capitale durante la vita dell’Associazione. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.
 
  Art.10-Scoglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall’art.5, comma 4, della L.266/91.
 
Art.11-Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per delibera dell’Assemblea.
 
Art.12- L’attività degli associati ordinari non deve essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. All’associato possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
 
Art.13- Regime fiscale
L’Associazione applica il regime fiscale secondo la legge 266/91 e successive modifiche.
 
Art.14-Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
 * Le fotografie il contenuto e le informazioni sono state autorizzate dal Presidente dell' Associazione o.n.l.u.s. Araba Fenice

 

 

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