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Statuto
(
L'articolo
1 e l'articolo 2 fanno parte dell' atto costitutivo ) |
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Art.3-Oggetto
L’Associazione svolge
seguenti attività: attività socio-sanitarie finalizzate
al recupero e reinserimento di persone che hanno vissuto
esperienze legate alle dipendenze e al carcere.
Attività culturali,
come laboratori di musica, teatro e cinema, pittura,
scultura, poesia, indirizzate alla comunicazione,
all’istruzione e alla formazione dei giovani.
Attività
sportive, gare podistiche, pallone e altre finalizzate a
far partecipare i giovani. Attività di mediazione
culturale in relazione alla detenzione sia all’interno
del carcere che sul territorio.
Attività di
recupero ambientale delle aree verdi degradate del
territorio attraverso l’autoprogettazione degli spazi,
nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
Attività di
cooperazione allo sviluppo attraverso l’autopromozione
dei diritti umani e di cittadinanza.
L’associazione è
apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza
del fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso
delle spese anticipate dal socio in nome e per conto
dell’associazione), i quali svolgono la propria attività
in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta
democraticità della struttura, l’organo sociale
(Consiglio direttivo) viene eletto
esclusivamente e
liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci; le
cariche all’interno del suddetto organo sociale
(Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.)
vengono attribuite dal rispettivo organo.
Tutti i membri
dell’organo sociale devono essere soci. E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve di capitale, durante la
vita dell’associazione. E’ fatto obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Art.4-Associati
L’associazione ha
seguenti categorie di associati: associati ordinari ed
associati benemeriti. Per essere ammessi ad associato è
necessario presentare all’Associazione domanda di
adesione all’Associazione, con l’osservanza delle
seguenti modalità di indicazioni: indicare nome e
cognome, indicare luogo e data di nascita, indicare
luogo di residenza. Dichiarare di attenersi al presente
Statuto ed alla deliberazione dell’organo sociale
(Consiglio direttivo). La richiesta di adesione va
presentata al Presidente
dell’Associazione. Il
Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale
richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo
legato a distinzione di razza, sesso, religione,
possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere
posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’
Associazione.
Vengono ammessi alla
qualifica di associati benemeriti le persone che si sono
particolarmente distinte nell’ambito del volontariato. I
soci benemeriti saranno iscritti nell’apposito registro
creato ad uopo.
I soci hanno diritto
a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla
stessa, e riunirsi in assemblea per discutere e votare
sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed
essere eletti membri dell’organo dirigenziale. In caso
di non ammissione l’interessato potrà presentare
ricorso, entro i successivi sette (7) giorni al
Consiglio direttivo quale convocherà un’assemblea la
quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in
modo definitivo.
L’associazione di
volontariato assicura gli aderenti attivi per malattia,
infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L’associato può farsi
rappresentare per delega scritta. Ogni associato non può
rappresentare più di due (2) associati per delega.
La qualità di
associato si perde per decesso, dimissioni, per
indegnità o per omesso pagamento della quota
associativa;
l’indegnità verrà
dichiarata dal Consiglio direttivo con precedente
riunione
dell’assemblea degli associati.
Art.5-Organi
dell’Associazione
L’Associazione si
compone dei seguenti organi:
-
Assemblea degli associati,
-
Consiglio direttivo e
-
Presidente.
Atr.6- Assemblea
degli associati
Sono organi di
partecipazione democratica e direzione dell’associazone:
-
Assemblea generale;
-
Consiglio direttivo;
-
Presidente.
L’Assemblea generale
degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio deve
convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una
volta l’anno entro trenta (30) Aprile. Inoltre può
convocare quando crede necessario altre assemblee
ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene
tramite avviso scritto contenente la data,
l’ora di prima
convocazione e di seconda convocazione, nonché l’ordine
del giorno da inviare ad ogni iscritto almeno sette (7)
giorni prima per mezzo di posta ordinaria, posta
elettronica con ricevuta di avvenuta lettura o
consegnata a mano. L’Assemblea è formata da tutti i soci
ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo
ed in caso di sua assenza di vice-presidente. Il
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il
compito di stendere un verbale della suddetta, accerta
la regolarità della convocazione e costituzione, il
diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci
con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta
dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione,
l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
semplice questioni
poste
all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria
delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua
attenzione e in particolare:
-
nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
-
approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi,
delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
-
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
-
redazione-modifica-revoca di regolamenti interni.
L’Assemblea
straordinaria è valida in prima convocazione quando sono
presenti almeno i due terzi dei soci con diritto al voto
e delibera a maggioranza assoluta dei voti di
quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci con diritto al voto.
Art.7- Composizione e
poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
direttivo è nominato dall’assemblea degli associati ed è
composto da numero minimo di tre ad un massimo di sette
membri e dura in carica tre anni ed i sui membri possono
essere rieletti. Il Consiglio direttivo nomina un
presidente, un vice presidente, un segretario con
funzioni di un tesoriere ed altre figure come il
coordinatore allo sport ed il Consiglio degli spettacoli
culturali, teatrali e musicali che rimarranno in carica
per tutta la durata del Consiglio direttivo. E’
investito di ogni potere per decidere sulle iniziative
da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’associazione in particolare, il consiglio:
-
fissa le direttive per l’attuazione dei vari compiti, ne
stabilisce le
modalità e le responsabilità di esecuzione e
controlla l’esecuzione
stessa ;
-
delibera sull’ammissione dei consociati;
-
decide sulle attività e le iniziative dell’associazione
e sulla sua collaborazone con i terzi.
Esso si riunisce ogni
volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente
e/o Vice Presidente. Il Presidente rappresenta anche
agli effetti di legge, l’associazione stessa, egli
convoca il Consiglio direttivo, ne presiede le adunanze
e ne firma le deliberazioni, la corrispondenza e
dichiara aperte le assemblee.
Le deliberazioni del
Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti
dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti
prevale quello del Presidente.
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente nei casi in cui quest’ultimo
sia assente o impossibilitato. Qualora diano le
dimissioni la metà più uno dei membri del Consiglio
direttivo, si considera dimissionario. In questo caso,
durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e
la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio
dimissionario resta in carica per il disbrigo degli
affari di ordinaria amministrazione.
Art.8-
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato: da
Presidente, Vice presidente, Segretario tesoriere e
Consiglieri; ha una durata di tre anni e può essere
rieletto. Per le attività gestionali dell’Associazione,
esso si riunisce una volta al mese oppure ogni qual
volta se ne presenti la necessità .
I nominativi
che compongono il Consiglio Direttivo sono trascritti
nella lista allegata allo statuto.
Art.9- Patrimonio ed
esercizi sociali
Le entrate della
Associazione sono costitute da:
-
contributi dei soci;
-
pagamento della quota associativa;
-
contributi dei privati;
-
contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sorteggio di
specifiche e documentate attività e progetti;
-
contributi di organismi internazionali:
-
donazioni o lasciti testamentari;
-
rimborsi derivati da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali ai
sensi della L.266/91.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è
costituito da:
-
Beni mobili e immobili,
-
Donazioni, lasciti o successioni.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha
inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro
il trenta (30) Aprile all’Assemblea la relazione nonché
il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e
quello preventivo per l’anno in corso per
l’approvazione. Il bilancio consuntivo e preventivo
devono essere depositati nella sede della organizzazione
cinque (5) prima della convocazione dell’Assemblea
affinché i soci possono prendere visione. Gli eventuali
avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto
divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi
di gestione di esercizio, le riserve, i fondi e il
capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di
auto-finanziamento e senza fini di lucro, esercitare le
attività economiche marginali di cui al D.M. del
25/05/1995.
Art.10-Scoglimento
Lo scioglimento
dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
degli associati con la maggioranza di almeno tre quarti
degli associati aventi diritto al voto sia in prima che
in seconda convocazione. In caso di scioglimento
l’assemblea provvede alla nomina di uno o più
liquidatori, anche non associati, determinandone gli
eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà
dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico od
analogo
settore come previsto dall’art.5, comma 4,
della L.266/91.
Art.11-Durata
dell’Associazione
La durata
dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
può essere prorogata per delibera dell’Assemblea.
Art.12-
L’attività degli associati ordinari non deve essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
All’associato possono essere soltanto rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro
i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse. La qualità di associato è incompatibile con
qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
Art.13- Regime
fiscale
L’Associazione
applica il regime fiscale secondo la legge 266/91 e
successive modifiche.
Art.14-Disposizioni
generali
Per tutto quanto non
previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda
alla normativa vigente in materia.
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| * Le
fotografie il contenuto e le informazioni sono state
autorizzate dal Presidente dell' Associazione
o.n.l.u.s. Araba Fenice |
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